Art. 13 · Misure transitorie sui metodi di prova

Art. 13

Misure transitorie sui metodi di prova

In vigore dal 11 lug 2022
Misure transitorie sui metodi di prova In deroga all’, paragrafi 1 e 2, e all’, paragrafo 2, e fino al 15 luglio 2024, le prove possono essere effettuate utilizzando il metodo di isolamento delle cisti di nematodi dai detriti, seguito dall’individuazione della specie e dall’identificazione con PCR in tempo reale sulla base di Beniers et al. 2014 anziché i metodi di individuazione e identificazione degli organismi nocivi specificati di cui all’allegato III, punto 1, lettera b).
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