Art. 11 · Notifica delle varietà resistenti agli organismi nocivi specificati

Art. 11

Notifica delle varietà resistenti agli organismi nocivi specificati

In vigore dal 11 lug 2022
Notifica delle varietà resistenti agli organismi nocivi specificati Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri, entro il 31 gennaio di ogni anno, un elenco di tutte le nuove varietà di patate di cui hanno autorizzato la commercializzazione nel corso dell’anno precedente e delle quali, mediante prove ufficiali di cui all’allegato V, hanno accertato la resistenza agli organismi nocivi specificati. Gli Stati membri indicano, oltre alle varietà, le specie, i patotipi, i gruppi di virulenza o le popolazioni degli organismi nocivi specificati ai quali sono resistenti, nonché la suscettibilità relativa.
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