Art. 11
Notifica delle varietà resistenti agli organismi nocivi specificati
In vigore dal 11 lug 2022
Notifica delle varietà resistenti agli organismi nocivi specificati
Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri, entro il 31 gennaio di ogni anno, un elenco di tutte le nuove varietà di patate di cui hanno autorizzato la commercializzazione nel corso dell’anno precedente e delle quali, mediante prove ufficiali di cui all’allegato V, hanno accertato la resistenza agli organismi nocivi specificati. Gli Stati membri indicano, oltre alle varietà, le specie, i patotipi, i gruppi di virulenza o le popolazioni degli organismi nocivi specificati ai quali sono resistenti, nonché la suscettibilità relativa.
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