Art. 9

Art. 9

In vigore dal 8 lug 2022
In deroga all’ del regolamento di esecuzione (UE) n. 615/2014, se le misure messe in atto per contrastare la pandemia di COVID-19 impediscono agli Stati membri di effettuare a tempo debito i controlli in loco nell’anno civile 2022, gli Stati membri possono decidere di sostituire in tutto o in parte i controlli in loco con controlli amministrativi o mediante il ricorso a prove pertinenti, quali fotografie geolocalizzate, conversazioni video o altre prove in formato elettronico.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2022:1216:oj#art-9