Art. 8
In vigore dal 8 lug 2022
1. In deroga all’articolo 27, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274, se le misure messe in atto per contrastare la pandemia di COVID-19 impediscono agli Stati membri, durante il periodo della vendemmia 2022, di prelevare e trasformare il numero di campioni di uve fresche stabilito all’allegato III, parte II, del citato regolamento, gli Stati membri possono derogare a tale numero di campioni.
2. In deroga all’articolo 31, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274, se le misure messe in atto per contrastare la pandemia di COVID-19 impediscono agli Stati membri di effettuare i controlli in loco nell’anno 2022 in conformità alla citata disposizione, gli Stati membri svolgono tali controlli su almeno il 3 % di tutti i viticoltori individuati nello schedario viticolo.
3. In deroga all’articolo 31, paragrafo 2, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274, nell’anno 2022 gli Stati membri possono sospendere temporaneamente i controlli in loco sistematici da effettuare sulle superfici vitate che non figurano in alcun fascicolo del viticoltore, nei casi in cui le misure messe in atto per contrastare la pandemia di COVID-19 impediscano agli Stati membri di effettuare tali controlli.
Storico versioni
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