Art. 4
In vigore dal 8 lug 2022
1. In deroga all’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 180/2014, se, a causa delle misure messe in atto per contrastare la pandemia di COVID-19, gli Stati membri non sono in condizione di effettuare controlli fisici nelle regioni ultraperiferiche in conformità alle norme stabilite nella citata disposizione, nell’anno 2022 gli Stati membri possono decidere di organizzare controlli fisici in conformità alle norme stabilite al paragrafo 2 del presente articolo.
2. I controlli fisici effettuati nella regione ultraperiferica in questione all’atto dell’importazione, dell’introduzione, dell’esportazione e della spedizione dei prodotti agricoli riguardano un campione rappresentativo pari almeno al 3 % dei titoli presentati a norma dell’ del regolamento di esecuzione (UE) n. 180/2014.
3. In deroga all’articolo 22 del regolamento di esecuzione (UE) n. 180/2014, se, a causa delle misure messe in atto per contrastare la pandemia di COVID-19, gli Stati membri non sono in condizione di effettuare controlli in loco nelle regioni ultraperiferiche in conformità alle norme stabilite nel citato articolo, nell’anno 2022 gli Stati membri possono decidere di organizzare controlli in loco in conformità alle norme stabilite al paragrafo 4 del presente articolo.
4. Sulla base di un’analisi dei rischi effettuata a norma dell’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 180/2014, le autorità competenti effettuano controlli in loco a campione su almeno il 3 % delle domande di aiuto. Il campione deve inoltre rappresentare almeno il 3 % degli importi oggetto dell’aiuto per ciascuna azione.
5. In deroga all’articolo 16, paragrafo 2, e all’articolo 22 del regolamento di esecuzione (UE) n. 180/2014, se, a causa delle misure messe in atto per contrastare la pandemia di COVID-19, gli Stati membri non sono in condizione di effettuare controlli in loco inerenti alle misure specifiche a favore delle regioni ultraperiferiche in conformità alle norme stabilite nelle citate disposizioni per l’anno 2022, gli Stati membri possono decidere di:
a)
sostituire i controlli in loco mediante il ricorso alle nuove tecnologie, incluse le fotografie geolocalizzate, le fotografie datate, le relazioni datate sulla sorveglianza effettuata con droni, le videoconferenze con i beneficiari o altre prove documentali pertinenti a sostegno della verifica della corretta attuazione delle misure;
b)
effettuare detti controlli in qualsiasi momento dell’anno, nella misura in cui essi consentono comunque di verificare le condizioni di ammissibilità, anche dopo il pagamento del saldo.
Storico versioni
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