Art. 11
In vigore dal 8 lug 2022
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/725 è così modificato:
1.
l’ è così modificato:
a)
il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
«6. In deroga all’articolo 35 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, gli Stati membri possono decidere di non applicare l’aumento della percentuale di controllo che avrebbe dovuto essere applicato nell’anno di domanda 2021 per i regimi di aiuto e le misure di sostegno di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo.»;
b)
il paragrafo 10 è sostituito dal seguente:
«10. In deroga all’articolo 50, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, gli Stati membri possono decidere di non applicare l’aumento della percentuale di controllo che avrebbe dovuto essere applicato nell’anno civile 2021 per i regimi di aiuto e le misure di sostegno di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo.»;
c)
il paragrafo 13 è sostituito dal seguente:
«13. In deroga all’articolo 68, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, gli Stati membri possono decidere di non applicare l’aumento delle percentuali di controllo che avrebbe dovuto essere applicato nell’anno di domanda 2021.»;
2.
all’, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
«6. In deroga all’articolo 59, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1306/2013, gli Stati membri possono decidere di non applicare l’aumento della percentuale di controllo che avrebbe dovuto essere applicato nell’anno di domanda 2021 per i regimi di aiuto e le misure di sostegno di cui ai paragrafi da 1 a 5 del presente articolo.»;
3.
all’, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
«6. In deroga all’articolo 59, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1306/2013, la Grecia può decidere di non applicare l’aumento della percentuale di controllo che avrebbe dovuto essere applicato nell’anno di domanda 2021 per i regimi di aiuto e le misure di sostegno di cui ai paragrafi da 1 a 5 del presente articolo.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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