Art. 1

Art. 1

In vigore dal 8 lug 2022
In deroga all’articolo 24, paragrafo 4, all’articolo 48, paragrafo 5, all’articolo 49, paragrafo 1, all’articolo 52, paragrafo 1, all’articolo 60, paragrafo 2, terzo comma, e all’articolo 71, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, a causa delle misure messe in atto per contrastare la pandemia di COVID-19, per i controlli da effettuare rispettivamente per l’anno di domanda 2022 o l’anno civile 2022 gli Stati membri possono decidere di sostituire integralmente le ispezioni fisiche previste da tale regolamento, in particolare le visite in campo e i controlli in loco, con il ricorso alla fotointerpretazione di ortoimmagini aeree o satellitari o l’utilizzo di nuove tecnologie, quali le fotografie geolocalizzate, o di altre prove pertinenti, incluse le prove documentali fornite dal beneficiario su richiesta dell’autorità competente che possano consentire di trarre conclusioni definitive, considerate soddisfacenti dall’autorità competente. Se le visite sul luogo dell’operazione sovvenzionata o del relativo investimento di cui all’articolo 48, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 non possono essere sostituite da pertinenti prove documentali, gli Stati membri effettuano tali visite dopo il pagamento finale.
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