Art. 2
In vigore dal 7 lug 2022
1. Gli Stati membri controllano l’uso di sostanze farmacologicamente attive autorizzate come medicinali veterinari o come additivi per mangimi e la presenza di sostanze farmacologicamente attive vietate o non autorizzate e dei loro residui di cui all’allegato I.
2. Ai fini dei piani nazionali di controllo della produzione basati sul rischio negli Stati membri, di cui all’ del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1646, gli Stati membri controllano le combinazioni di gruppi di sostanze e gruppi di prodotti di cui all’allegato II del presente regolamento e adottano una strategia di campionamento conformemente ai criteri stabiliti all’allegato III del presente regolamento.
3. Ai fini dei piani nazionali di sorveglianza della produzione randomizzati negli Stati membri, di cui all’articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1646, gli Stati membri controllano le combinazioni di gruppi di sostanze e gruppi di prodotti di cui all’allegato IV del presente regolamento e adottano una strategia di campionamento conformemente ai criteri stabiliti all’allegato V del presente regolamento.
4. Ai fini dei piani nazionali di controllo delle importazioni da paesi terzi basati sul rischio, di cui all’articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1646, gli Stati membri controllano le combinazioni di gruppi di sostanze e gruppi di prodotti di cui all’allegato VI del presente regolamento e adottano una strategia di campionamento conformemente ai criteri stabiliti all’allegato VII del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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