Art. 1

Art. 1

In vigore dal 7 lug 2022
1.   A norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, le autorità doganali adottano le opportune disposizioni per registrare le importazioni di determinati pneumatici, nuovi o ricostruiti, di gomma, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con un indice di carico superiore a 121, attualmente classificati con i codici NC 4011 20 90 ed ex 4012 12 00 (codice TARIC 4012120010), originari della Repubblica popolare cinese e prodotti dalle società elencate nell’allegato I del presente regolamento. 2.   A norma dell’articolo 24, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1037, le autorità doganali adottano le opportune disposizioni per registrare le importazioni di determinati pneumatici, nuovi o ricostruiti, di gomma, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con un indice di carico superiore a 121, attualmente classificati con i codici NC 4011 20 90 ed ex 4012 12 00 (codice TARIC 4012120010), originari della Repubblica popolare cinese e prodotti dalle società elencate nell’allegato II del presente regolamento. 3.   La registrazione scade dopo un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. 4.   Le aliquote dei dazi antidumping e compensativi che possono essere riscossi su determinati pneumatici, nuovi o ricostruiti, di gomma, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con un indice di carico superiore a 121, attualmente classificati con i codici NC 4011 20 90 ed ex 4012 12 00 (codice TARIC 4012120010) e prodotti dalle società elencate negli allegati I e II del presente regolamento nel periodo tra la riapertura delle inchieste e la data di entrata in vigore dei risultati delle inchieste di riapertura non superano quelli istituiti dai regolamenti di esecuzione (UE) 2018/1579 e (UE) 2018/1690. 5.   Le autorità doganali nazionali attendono la pubblicazione del pertinente regolamento di esecuzione della Commissione che reintroduce i dazi prima di pronunciarsi in merito a qualsiasi domanda di rimborso e di sgravio dei dazi antidumping e/o dazi compensativi per quanto concerne le importazioni delle società elencate negli allegati I e II del presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2022:1175:oj#art-1