Art. 1 · Obiettivi e condizioni di inserimento delle segnalazioni

Art. 1

Obiettivi e condizioni di inserimento delle segnalazioni

In vigore dal 6 lug 2022
Il regolamento (UE) 2018/1862 è così modificato: 1) l’articolo 3 è così modificato: a) il punto 8) è sostituito dal seguente: «8) “indicatore di validità”: la sospensione della validità di una segnalazione a livello nazionale apponibile alle segnalazioni per l’arresto, alle segnalazioni di persone scomparse e vulnerabili, alle segnalazioni ai fini di un controllo discreto, di indagine o specifico e alle segnalazioni informative;»; b) è aggiunto il punto seguente: «22) “cittadino di paese terzo”: chiunque non sia cittadino dell’Unione ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, TFUE ad eccezione di chi, in virtù di accordi conclusi tra l’Unione, o tra l’Unione e i suoi Stati membri, da un lato, e paesi terzi, dall’altro, beneficia del diritto di libera circolazione all’interno dell’Unione ai sensi della direttiva 2004/38/CE;»; 2) l’articolo 20 è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Fatti salvi l’articolo 8, paragrafo 1, o le disposizioni del presente regolamento che prevedono la memorizzazione di dati complementari, il SIS contiene esclusivamente le categorie di dati forniti da ciascuno Stato membro che sono necessari ai fini previsti dagli articoli 26, 32, 34, 36, 37 bis, 38 e 40.»; b) al paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) informazioni sugli oggetti di cui agli articoli 26, 32, 34, 36, 37 bis e 38.»; 3) all’articolo 24, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Qualora uno Stato membro reputi che dare applicazione a una segnalazione inserita a norma degli articoli 26, 32, 36 o 37 bis non sia compatibile con il proprio diritto nazionale, con i propri obblighi internazionali o con interessi nazionali essenziali, può chiedere che alla segnalazione sia apposto un indicatore di validità affinché non sia eseguita sul proprio territorio l’azione richiesta sulla base della segnalazione. L’indicatore di validità è apposto dall’ufficio SIRENE dello Stato membro segnalante.»; 4) è inserito il capo seguente: « CAPO IX bis Segnalazioni informative su cittadini di paesi terzi nell’interesse dell’Unione Articolo 37 bis Obiettivi e condizioni di inserimento delle segnalazioni 1.   Gli Stati membri possono inserire nel SIS segnalazioni informative su cittadini di paesi terzi nell’interesse dell’Unione (“segnalazioni informative”) a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera t), del regolamento (UE) 2016/794, su una proposta di Europol volta a inserire una segnalazione informativa sulla base delle informazioni ricevute dalle autorità di paesi terzi o da organizzazioni internazionali. Europol informa il proprio responsabile della protezione dei dati qualora presenti una tale proposta. 2.   Le segnalazioni informative sono inserite nel SIS allo scopo di informare gli utenti finali che interrogano il SIS del presunto coinvolgimento di cittadini di paesi terzi in reati di terrorismo o in altre forme gravi di criminalità elencate all’allegato I del regolamento (UE) 2016/794, al fine di ottenere le informazioni di cui all’articolo 37 ter del presente regolamento. 3.   Europol propone che le segnalazioni informative siano inserite nel SIS solo nei seguenti casi e a condizione che le condizioni di cui al paragrafo 4 siano soddisfatte: a) esistono indizi concreti che la persona intenda commettere o stia commettendo uno dei reati di cui al paragrafo 2; b) la valutazione globale sulla persona, in particolare sulla base dei precedenti penali, fa supporre che possa commettere uno dei reati di cui al paragrafo 2. 4.   Europol propone che tali segnalazioni informative siano inserite nel SIS solo dopo aver stabilito che la segnalazione informativa è necessaria e giustificata, assicurandosi che entrambe le seguenti condizioni siano soddisfatte: a) un’analisi delle informazioni fornite conformemente all’articolo 17, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/794 ha confermato l’affidabilità della fonte delle informazioni e l’accuratezza delle informazioni sulla persona interessata, permettendo ad Europol di stabilire, ove necessario, dopo aver effettuato ulteriori scambi di informazioni con il fornitore dei dati ai sensi dell’articolo 25 del regolamento (UE) 2016/794, che si applica almeno uno dei casi di cui al paragrafo 3; b) un’interrogazione del SIS effettuata ai sensi dell’articolo 48 del presente regolamento non ha rilevato la presenza di una segnalazione sulla persona interessata. 5.   Europol mette a disposizione degli Stati membri le informazioni in suo possesso relative al caso specifico e l’esito della valutazione di cui ai paragrafi 3 e 4 e propone a uno o più Stati membri di inserire nel SIS una segnalazione informativa. Qualora disponga di pertinenti dati complementari o dati modificati in relazione alla sua proposta volta a inserire una segnalazione informativa o qualora sia in possesso di elementi che dimostrano che i dati inclusi nella sua proposta volta a inserire una segnalazione informativa sono di fatto inesatti o sono stati archiviati illecitamente, Europol ne informa senza indugio gli Stati membri. 6.   La proposta di Europol volta a inserire segnalazioni informative è sottoposta alla verifica e all’analisi da parte dello Stato membro a cui Europol ha proposto l’inserimento di tali segnalazioni. Tali segnalazioni informative sono inserite nel SIS a discrezione di tale Stato membro. 7.   Qualora le segnalazioni informative siano inserite nel SIS a norma del presente articolo, lo Stato membro segnalante informa di tale inserimento gli altri Stati membri ed Europol tramite lo scambio di informazioni supplementari. 8.   Qualora gli Stati membri decidano di non inserire la segnalazione informativa su proposta di Europol, e qualora siano soddisfatte le rispettive condizioni, essi possono decidere di inserire un altro tipo di segnalazione sulla stessa persona. 9.   Gli Stati membri informano gli altri Stati membri ed Europol in merito all’esito della verifica e dell’analisi dei dati nella proposta di Europol di cui al paragrafo 6, e all’inserimento o meno dei dati nel SIS, entro un periodo di 12 mesi dalla proposta di inserimento della segnalazione informativa da parte di Europol. Ai fini del primo comma, gli Stati membri istituiscono un meccanismo di rendicontazione periodica. 10.   Qualora disponga di pertinenti dati complementari o modificati riguardo a una segnalazione informativa, Europol trasmette tali dati senza indugio, tramite lo scambio di informazioni supplementari, allo Stato membro segnalante per consentirgli di completare, modificare o cancellare la segnalazione informativa. 11.   Qualora sia in possesso di elementi che dimostrano che i dati inseriti nel SIS ai sensi del paragrafo 1 sono di fatto inesatti o sono stati archiviati illecitamente, Europol ne informa al più presto, tramite lo scambio di informazioni supplementari ed entro due giorni lavorativi dacché è in possesso di detti elementi, lo Stato membro segnalante. Lo Stato membro segnalante verifica le informazioni e, se necessario, rettifica o cancella senza indugio i dati in questione. 12.   Qualora esistano indizi concreti che gli oggetti di cui all’articolo 38, paragrafo 2, lettere a), b), c), e), g), h), j) e k), o i mezzi di pagamento diversi dai contanti siano collegati a una persona oggetto di segnalazione informativa a norma del paragrafo 1 del presente articolo, possono essere inserite segnalazioni di tali oggetti per localizzare la persona. In tali casi la segnalazione informativa e la segnalazione dell’oggetto sono connesse in conformità dell’articolo 63. 13.   Gli Stati membri predispongono le procedure necessarie per inserire, aggiornare e cancellare nel SIS le segnalazioni informative a norma del presente regolamento. 14.   Europol assicura la registrazione delle sue proposte volte all’inserimento di segnalazioni informative nel SIS a norma del presente articolo e riferisce ogni sei mesi agli Stati membri sulle segnalazioni informative inserite nel SIS e sui casi in cui gli Stati membri non hanno inserito le segnalazioni informative. 15.   La Commissione adotta atti di esecuzione al fine di stabilire e sviluppare le norme necessarie per l’inserimento, l’aggiornamento, la cancellazione e la consultazione dei dati di cui al paragrafo 11 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 76, paragrafo 2. Articolo 37 ter Esecuzione dell’azione richiesta nella segnalazione informativa 1.   In caso di riscontro positivo (hit) su una segnalazione informativa, lo Stato membro di esecuzione raccoglie e trasmette allo Stato membro segnalante, totalmente o in parte, le informazioni seguenti: a) il fatto che sia stata localizzata la persona oggetto di una segnalazione informativa; b) il luogo, l’ora e il motivo del controllo; c) l’itinerario e la destinazione del viaggio; d) le persone che accompagnano la persona oggetto della segnalazione informativa, di cui si può ragionevolmente presumere che siano ad essa associate; e) gli oggetti trasportati, compresi i documenti di viaggio; f) le circostanze in cui è stata localizzata la persona. 2.   Lo Stato membro di esecuzione comunica allo Stato membro segnalante le informazioni di cui al paragrafo 1 tramite lo scambio di informazioni supplementari. 3.   Il paragrafo 1 del presente articolo si applica anche qualora la persona oggetto di una segnalazione informativa sia localizzata nel territorio dello Stato membro che ha inserito nel SIS la segnalazione informativa allo scopo di informare Europol a norma dell’articolo 48, paragrafo 8, lettera b). 4.   Lo Stato membro di esecuzione assicura la raccolta discreta del maggior numero possibile di informazioni descritte al paragrafo 1 durante le attività abituali svolte dalle sue autorità nazionali competenti. La raccolta di tali informazioni non compromette la natura discreta dei controlli e la persona oggetto della segnalazione informativa non è in alcun modo informata dell’esistenza di tale segnalazione.»; 5) all’articolo 43, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   I dati dattiloscopici nel SIS in relazione a segnalazioni inserite a norma degli articoli 26, 32, 36, 37 bis e 40 possono essere consultati anche usando serie complete o incomplete di impronte digitali o palmari rinvenute sul luogo di un reato grave o di un reato di terrorismo oggetto di indagine, qualora si possa stabilire con un elevato grado di probabilità che tali serie di impronte appartengono a un autore del reato, purché l’interrogazione sia effettuata simultaneamente nelle pertinenti banche dati nazionali di impronte digitali dello Stato membro.»; 6) l’articolo 48 è così modificato: a) il paragrafo 8 è sostituito dal seguente: «8.   Gli Stati membri informano Europol tramite lo scambio di informazioni supplementari: a) in merito a qualsiasi riscontro positivo (hit) su segnalazioni informative inserite nel SIS a norma dell’articolo 37 bis; b) se la persona oggetto della segnalazione informativa è stata localizzata nel territorio dello Stato membro segnalante a norma dell’articolo 37 ter, paragrafo 3; e c) in merito a qualsiasi riscontro positivo (hit) su segnalazioni relative a reati di terrorismo che non sono inserite nel SIS ai sensi dell’articolo 37 bis. Gli Stati membri possono eccezionalmente non informare Europol dei riscontri positivi (hits) su segnalazioni di cui alla lettera c) del presente paragrafo, qualora ciò compromettesse le indagini in corso, la sicurezza di una persona, o fosse in contrasto con gli interessi essenziali della sicurezza dello Stato membro segnalante.»; b) il paragrafo 9 è soppresso; 7) l’articolo 53 è così modificato: a) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   Uno Stato membro può segnalare una persona ai fini di cui all’articolo 32, paragrafo 1, lettere c), d) ed e), all’articolo 36 e all’articolo 37 bis per un periodo di un anno. Lo Stato membro segnalante riesamina la necessità di mantenere la segnalazione entro tale periodo di un anno.»; b) i paragrafi 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti: «6.   Nel periodo di riesame di cui ai paragrafi 2, 3, 4 e 5, lo Stato membro segnalante può decidere, a seguito di una valutazione individuale globale che è registrata, di mantenere la segnalazione di una persona per un periodo più lungo del periodo di riesame, ove ciò sia necessario e proporzionato alle finalità per le quali la segnalazione stessa era stata inserita. In tali casi, i paragrafi 2, 3, 4 e 5 si applicano anche a tale proroga. Ogni proroga è comunicata al CS-SIS. 7.   Le segnalazioni di persone sono cancellate automaticamente allo scadere del periodo di riesame di cui ai paragrafi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo, salvo qualora lo Stato membro segnalante abbia informato il CS-SIS della proroga a norma del paragrafo 6 del presente articolo. Il CS-SIS informa automaticamente lo Stato membro segnalante e, per le segnalazioni informative inserite nel SIS a norma dell’articolo 37 bis, anche Europol con quattro mesi d’anticipo della prevista cancellazione di dati. Per le segnalazioni informative inserite nel SIS a norma dell’articolo 37 bis, Europol assiste senza indugio lo Stato membro segnalante nella sua valutazione individuale globale di cui al paragrafo 6 del presente articolo.»; 8) all’articolo 54, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Le segnalazioni di oggetti inserite a norma degli articoli 26, 32, 34, 36 e 37 bis sono riesaminate a norma dell’articolo 53, se collegate alla segnalazione di una persona. Tali segnalazioni sono conservate solo finché è conservata la segnalazione della persona.»; 9) l’articolo 55 è così modificato: a) è inserito il paragrafo seguente: «4 bis.   Le segnalazioni informative a norma dell’articolo 37 bis sono cancellate: a) allo scadere del termine di validità della segnalazione conformemente all’articolo 53; o b) su decisione dell’autorità competente dello Stato membro segnalante, anche, se del caso, su proposta di Europol;»; b) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente: «7.   Le segnalazioni di oggetti inserite a norma degli articoli 26, 32, 34, 36 e 37 bis, se collegate alla segnalazione di una persona, sono cancellate se la segnalazione di una persona è cancellata a norma del presente articolo.»; 10) l’articolo 56 è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Gli Stati membri trattano i dati di cui all’articolo 20 solo ai fini enunciati per ciascuna delle categorie di segnalazioni di cui agli articoli 26, 32, 34, 36, 37 bis, 38 e 40.»; b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5.   Per quanto riguarda le segnalazioni di cui agli articoli 26, 32, 34, 36, 37 bis, 38 e 40, ogni trattamento delle informazioni nel SIS per finalità diverse da quelle per le quali sono state inserite in tale sistema deve essere connesso a un caso specifico e giustificato dalla necessità di prevenire una minaccia grave ed imminente per l’ordine pubblico e la sicurezza pubblica, da fondati motivi di sicurezza nazionale o ai fini della prevenzione di un reato grave. A tale scopo è necessario ottenere l’autorizzazione preventiva dello Stato membro segnalante.»; 11) all’articolo 74 è inserito il paragrafo seguente: «5 bis.   Gli Stati membri, Europol ed eu-LISA forniscono alla Commissione le informazioni necessarie per contribuire alla valutazione e alle relazioni di cui all’articolo 68 del regolamento (UE) 2016/794.»; 12) all’articolo 79 è aggiunto il paragrafo seguente: «7.   La Commissione adotta una decisione che stabilisce la data a decorrere dalla quale gli Stati membri possono iniziare l’inserimento, l’aggiornamento e la cancellazione delle segnalazioni informative nel SIS a norma dell’articolo 37 bis del presente regolamento, dopo aver verificato che siano soddisfatte le condizioni seguenti: a) che gli atti di esecuzione adottati a norma del presente regolamento siano stati modificati nella misura necessaria per l’applicazione del presente regolamento quale modificato dal regolamento (UE) 2022/1190 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1); b) che gli Stati membri ed Europol abbiano notificato alla Commissione di aver adottato le disposizioni tecniche e procedurali necessarie per trattare i dati SIS e scambiare informazioni supplementari a norma del presente regolamento quale modificato dal regolamento (UE) 2022/1190; c) che l’eu-LISA abbia comunicato alla Commissione il positivo completamento di tutte le attività di collaudo relative al CS-SIS e all’interazione tra CS-SIS e N.SIS. Tale decisione della Commissione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. (*1)  Regolamento (UE) 2022/1190 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2022, che modifica il regolamento (UE) 2018/1862 per quanto riguarda l’inserimento di segnalazioni informative nel sistema d’informazione Schengen (SIS) su cittadini di paesi terzi nell’interesse dell’Unione (GU L 185 del 12.7.2022, pag. 1).»."
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