Art. 1 · Ispezioni e relazioni fitosanitarie

Art. 1

Ispezioni e relazioni fitosanitarie

In vigore dal 6 lug 2022
Il regolamento (CE) n. 1480/2004 è così modificato: 1) l’articolo 3 è sostituito dal seguente: «Articolo 3 Ispezioni e relazioni fitosanitarie 1.   Gli esperti indipendenti nel settore fitosanitario nominati dalla Commissione, impiegati nell’ambito dello strumento di assistenza tecnica e scambio di informazioni (TAIEX) e operanti in coordinamento con la Camera di commercio turco-cipriota per l’applicazione del regolamento (CE) n. 866/2004 (“esperti”), ispezionano tutte le merci costituite da piante, prodotti vegetali e altri oggetti elencati nell’allegato XI, parti A e B, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione (*1) allo stadio della produzione, della raccolta e della commercializzazione per accertare che: a) siano esenti dagli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione elencati nell’allegato II del regolamento (UE) 2019/2072; b) siano conformi alle soglie per la presenza di organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l’Unione elencati nell’allegato IV del regolamento (UE) 2019/2072; c) siano conformi alle prescrizioni per l’introduzione nell’Unione di cui all’allegato VII di tale regolamento, e d) siano conformi alle misure volte a prevenire la presenza di organismi nocivi regolamentati non da quarantena su specifiche piante da impianto di cui all’allegato V del regolamento (UE) 2019/2072. Se del caso, ispezionano anche tutte le piante, tutti i prodotti vegetali e gli altri oggetti elencati nell’allegato XII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, per accertare che siano esenti dai rispettivi organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette elencati nell’allegato III di tale regolamento. 2.   Nel caso si tratti di patate, gli esperti verificano che le patate oggetto della spedizione siano state coltivate direttamente da tuberi-seme certificati in uno degli Stati membri o da tuberi-seme certificati in qualsiasi altro Stato in provenienza dal quale non è vietata l’introduzione nell’Unione di patate destinate alla piantagione a norma dell’allegato VI del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072. 3.   Se gli esperti constatano che, a loro conoscenza e per quanto sia possibile accertare, i vegetali, i prodotti vegetali o gli altri oggetti inclusi nella spedizione sono conformi alle prescrizioni dei paragrafi 1 e 2 e ai pertinenti requisiti e controlli di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 866/2004, essi: a) utilizzando il modello figurante all’allegato III del presente regolamento, redigono un rapporto delle loro constatazioni compilato per intero e debitamente firmato da almeno uno degli esperti, e b) allegano il summenzionato rapporto come supplemento al documento di accompagnamento di cui all’ del presente regolamento. Gli esperti non redigono rapporti di ispezione fitosanitaria per le piante destinate alla piantagione, compresi i tuberi di Solanum tuberosum L. destinati alla piantagione. 4.   Gli esperti sigillano quindi i camion o gli altri mezzi di trasporto utilizzati in modo tale da impedire l’apertura della spedizione fino all’avvenuto attraversamento della linea. La merce interessata dalle disposizioni del presente articolo può essere trasportata attraverso la linea solo se sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 3, lettere a) e b). 5.   Al suo arrivo nelle zone sulle quali il governo della Repubblica di Cipro esercita un controllo effettivo, la spedizione viene esaminata dalle competenti autorità. Se del caso, il rapporto di ispezione fitosanitaria è sostituito da un passaporto fitosanitario come previsto all’articolo 79, paragrafo 1 o all’articolo 80, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2). (*1)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l’attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione (GU L 319 del 10.12.2019, pag. 1)." (*2)  Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4).»;" 2) al punto 10 del modello di cui all’allegato III, il quarto, il quinto e il sesto trattino sono sostituiti dai seguenti: «— sono giudicate esenti dagli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione elencati nell’allegato II e, se del caso, dagli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette elencati nell’allegato III, e sono conformi alle soglie riguardanti la presenza di organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l’Unione elencati nell’allegato IV del regolamento (UE) 2019/2072. — Nel caso si tratti di patate, le patate oggetto della spedizione sono state coltivate direttamente da tuberi-seme certificati in uno degli Stati membri o da tuberi-seme certificati in qualsiasi altro Stato in provenienza dal quale non è vietata l’introduzione nell'Unione di patate destinate alla piantagione a norma dell’allegato VI del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072.».
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