Art. 3 · Annullamento del documento amministrativo elettronico

Art. 3

Annullamento del documento amministrativo elettronico

In vigore dal 5 lug 2022
Annullamento del documento amministrativo elettronico 1.   Lo speditore che intende annullare il documento amministrativo elettronico a norma dell’articolo 20, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2020/262 presenta la bozza del messaggio di annullamento di cui all’ del regolamento delegato (UE) 2022/1636 alle autorità competenti dello Stato membro di spedizione. 2.   Le autorità competenti dello Stato membro di spedizione effettuano una verifica elettronica dei dati contenuti nella bozza di messaggio di annullamento di cui al paragrafo 1. Se i dati contenuti nella bozza di messaggio di annullamento sono validi, le autorità competenti dello Stato membro di spedizione aggiungono la data e l’ora della convalida al messaggio di annullamento, comunicano tali informazioni allo speditore e inoltrano il messaggio di annullamento alle autorità competenti dello Stato membro di destinazione. Se i dati contenuti nella bozza di messaggio di annullamento di cui al paragrafo 1 non sono validi, le autorità competenti dello Stato membro di spedizione ne informano senza indugio lo speditore. Al ricevimento del messaggio di annullamento le autorità competenti dello Stato membro di destinazione inoltrano detto messaggio al destinatario, se questi è un depositario autorizzato o un destinatario registrato.
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