Art. 2 · Formalità da espletare prima che abbia inizio la circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall’accisa

Art. 2

Formalità da espletare prima che abbia inizio la circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall’accisa

In vigore dal 5 lug 2022
Formalità da espletare prima che abbia inizio la circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall’accisa 1. Lo speditore che intende spedire prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall’accisa compila i campi della bozza di documento amministrativo elettronico di cui all’ del regolamento delegato (UE) 2022/1636 della Commissione (4) e la presenta alle autorità competenti dello Stato membro di spedizione in conformità all’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2020/262. La bozza di documento amministrativo elettronico non può essere presentata prima di 7 giorni antecedenti la data indicata su tale documento come data di spedizione dei prodotti sottoposti ad accisa in questione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2022:1637:oj#art-2