Art. 1 · Certificato di esenzione

Art. 1

Certificato di esenzione

In vigore dal 5 lug 2022
Certificato di esenzione 1.   Il formulario da utilizzare per il certificato di esenzione di cui all’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2020/262 («il certificato di esenzione») figura nell’allegato del presente regolamento. 2.   Quando utilizzano il certificato di esenzione ai fini dell’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2020/262, gli Stati membri ne informano la Commissione e le forniscono le informazioni necessarie. 3.   Gli Stati membri notificano alla Commissione le rispettive autorità nazionali incaricate di vistare il certificato di esenzione. 4.   Gli Stati membri che esonerano il destinatario dall’obbligo di far vistare il certificato, di cui al punto 14) delle note esplicative dell’allegato, ne informano la Commissione. 5.   La Commissione comunica agli Stati membri le informazioni ricevute a norma dei paragrafi 2, 3 e 4 entro un mese dalla data di ricevimento di tali informazioni.
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