Art. 3
Bozza di documento amministrativo elettronico e documento amministrativo elettronico
In vigore dal 5 lug 2022
Bozza di documento amministrativo elettronico e documento amministrativo elettronico
La bozza di documento amministrativo elettronico presentata a norma dell’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2020/262 e il documento amministrativo elettronico a cui è stato attribuito un codice di riferimento amministrativo a norma dell’articolo 20, paragrafo 3, terzo comma, della stessa direttiva sono conformi ai requisiti figuranti nelle disposizioni pertinenti dell’allegato I, tabella 1, del presente regolamento.
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