Art. 3
In vigore dal 5 lug 2022
Il presente regolamento si applica dal 1o luglio 2022.
In deroga al primo comma del presente articolo, per la determinazione delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante dei veicoli dei gruppi 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 4v, 5v, 9v, 10v, 11, 12 e 16 definiti nella tabella 1 dell’allegato I, ad eccezione dei veicoli ZE-HDV, He-HDV, dual-fuel e con motore certificato con un sistema di recupero del calore di scarto, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2400, il presente regolamento si applica a decorrere dal 1o gennaio 2024.
In deroga al primo comma del presente articolo, l’, punto 35, si applica a decorrere dal 1o gennaio 2023.
Storico versioni
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