Art. 1

Art. 1

In vigore dal 5 lug 2022
1.   A norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036 e dell’articolo 24, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1037, le autorità doganali adottano le opportune disposizioni per registrare le importazioni di biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore elettrico ausiliario, attualmente classificate con i codici NC 8711 60 10 ed ex 8711 60 90 (codice TARIC 8711609010), originarie della Repubblica popolare cinese e prodotte da Giant Electric Vehicle Kunshan Co. Ltd (codice addizionale TARIC C383). 2.   La registrazione scade dopo un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. 3.   Le aliquote dei dazi antidumping e compensativi che possono essere riscossi sulle importazioni di biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore elettrico ausiliario, attualmente classificate con i codici NC 8711 60 10 ed ex 8711 60 90 (codice TARIC 8711609010), originarie della Repubblica popolare cinese e prodotte da Giant Electric Vehicle Kunshan Co. Ltd (codice addizionale TARIC C383) tra la riapertura delle inchieste e la data di entrata in vigore dei risultati delle inchieste di riapertura non superano quelle istituite dai regolamenti di esecuzione (UE) 2019/73 e (UE) 2019/72. 4.   Le autorità doganali nazionali attendono la pubblicazione del pertinente regolamento di esecuzione della Commissione che reintroduce i dazi prima di pronunciarsi in merito a qualsiasi domanda di rimborso e di sgravio dei dazi antidumping e/o dazi compensativi per quanto concerne le importazioni riguardanti Giant Electric Vehicle Kunshan Co. Ltd.
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