Art. 2

Art. 2

In vigore dal 1 lug 2022
Le materie prime per mangimi etichettate prima del 24 luglio 2023 conformemente al regolamento (UE) n. 68/2013 nella versione anteriore a quella modificata dal presente regolamento possono continuare a essere immesse sul mercato e utilizzate fino a esaurimento delle scorte.
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