Art. 8 · Accertamento della soglia che fa scattare l’inammissibilità nel caso in cui l’operatore possieda o controlli più di un peschereccio

Art. 8

Accertamento della soglia che fa scattare l’inammissibilità nel caso in cui l’operatore possieda o controlli più di un peschereccio

In vigore dal 29 giu 2022
Accertamento della soglia che fa scattare l’inammissibilità nel caso in cui l’operatore possieda o controlli più di un peschereccio 1.   Se un operatore possiede o controlla più di un peschereccio, il periodo di inammissibilità di una domanda di sostegno presentata da detto operatore è accertato separatamente per ogni singolo peschereccio, conformemente all’ o 4. 2.   Le domande di sostegno presentate da tale operatore sono altresì inammissibili: a) se le domande relative a oltre la metà dei pescherecci posseduti o controllati da tale operatore sono inammissibili al sostegno a norma dell’ o 4, oppure b) se sono stati assegnati punti di infrazione per infrazioni gravi a norma dell’articolo 42, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1005/2008 o dell’articolo 90, paragrafo 1, lettere a) e c), del regolamento (CE) n. 1224/2009, qualora il numero medio di punti di infrazione assegnati per peschereccio che l’operatore possiede o controlla sia pari o superiore a sette.
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