Art. 6 · Inammissibilità delle domande presentate da operatori che hanno commesso frodi nell’ambito del FEAMP o del FEAMPA, o ne sono dichiarati responsabili

Art. 6

Inammissibilità delle domande presentate da operatori che hanno commesso frodi nell’ambito del FEAMP o del FEAMPA, o ne sono dichiarati responsabili

In vigore dal 29 giu 2022
Inammissibilità delle domande presentate da operatori che hanno commesso frodi nell’ambito del FEAMP o del FEAMPA, o ne sono dichiarati responsabili 1.   Se un’autorità competente accerta che un operatore ha commesso frodi nell’ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) o del FEAMPA, o ne è dichiarato responsabile, tutte le domande di sostegno del FEAMPA presentate da questo operatore sono inammissibili ai sensi dell’allegato IV. 2.   Il periodo di inammissibilità inizia dalla data della decisione definitiva che accerta la commissione di una frode ai sensi dell’ della direttiva (UE) 2017/1371 del Consiglio (7).
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