Art. 5 · Inammissibilità delle domande presentate da operatori del settore dell’acquacoltura che hanno commesso reati ambientali o ne sono dichiarati responsabili

Art. 5

Inammissibilità delle domande presentate da operatori del settore dell’acquacoltura che hanno commesso reati ambientali o ne sono dichiarati responsabili

In vigore dal 29 giu 2022
Inammissibilità delle domande presentate da operatori del settore dell’acquacoltura che hanno commesso reati ambientali o ne sono dichiarati responsabili 1.   Qualora un’autorità competente abbia accertato in una decisione che un operatore ha commesso o uno dei reati di cui agli della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6), o ne è dichiarato responsabile, le domande di sostegno nell’ambito del FEAMPA presentate da tale operatore a norma dell’articolo 27 del regolamento (UE) 2021/1139 sono inammissibili ai sensi dell’allegato III. 2.   La data di inizio del periodo di inammissibilità coincide con quella della decisione di un’autorità competente accertante che è stato commesso un reato definito all’ o 4 della direttiva 2008/99/CE. 3.   Ai fini dello scatto dell’inammissibilità e del calcolo della durata del periodo di inammissibilità sono prese in considerazione solo le infrazioni gravi commesse a partire dal 1o gennaio 2013 e per le quali è stata adottata una decisione ai sensi del paragrafo 1.
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