Art. 4 · Inammissibilità delle domande presentate da operatori le cui navi sono incluse nell’elenco unionale dei pescherecci INN o in possesso di pescherecci battenti bandiera di paesi terzi non cooperanti

Art. 4

Inammissibilità delle domande presentate da operatori le cui navi sono incluse nell’elenco unionale dei pescherecci INN o in possesso di pescherecci battenti bandiera di paesi terzi non cooperanti

In vigore dal 29 giu 2022
Inammissibilità delle domande presentate da operatori le cui navi sono incluse nell’elenco unionale dei pescherecci INN o in possesso di pescherecci battenti bandiera di paesi terzi non cooperanti 1.   Una domanda di sostegno presentata da un operatore è inammissibile per un periodo determinato a norma dell’allegato II se l’autorità competente ha accertato in una decisione che: a) l’operatore ha partecipato allo sfruttamento, alla gestione o alla proprietà di un peschereccio incluso nell’elenco unionale delle navi INN di cui all’articolo 27 del regolamento (CE) n. 1005/2008; oppure b) l’operatore ha partecipato allo sfruttamento, alla gestione o alla proprietà di una nave battente bandiera di un paese incluso nell’elenco dei paesi terzi non cooperanti ai sensi dell’articolo 33 del regolamento (CE) n. 1005/2008. 2.   La data di inizio del periodo di inammissibilità coincide con quella della decisione presa dall’autorità competente ai sensi del paragrafo 1.
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