Art. 3 · Inammissibilità delle domande presentate da operatori che hanno commesso infrazioni gravi ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008 o dell’articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, o ne sono dichiarati responsabili

Art. 3

Inammissibilità delle domande presentate da operatori che hanno commesso infrazioni gravi ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008 o dell’articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, o ne sono dichiarati responsabili

In vigore dal 29 giu 2022
Inammissibilità delle domande presentate da operatori che hanno commesso infrazioni gravi ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008 o dell’articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, o ne sono dichiarati responsabili 1.   Una domanda di sostegno presentata da un operatore è inammissibile per un periodo definito a norma dell’allegato I se l’autorità competente ha accertato in una decisione che l’operatore che presenta la domanda ha commesso infrazioni gravi ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008 o dell’articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, o ne è dichiarato responsabile. 2.   Ai fini dello scatto dell’inammissibilità e del calcolo della durata del periodo di inammissibilità sono prese in considerazione tutte le infrazioni gravi commesse a partire dal 1o gennaio 2013 e per le quali è stata presa una decisione ai sensi del paragrafo 1. 3.   In deroga al paragrafo 2, ai fini del paragrafo 1 sono prese in considerazione solo le infrazioni gravi per cui i punti non sono stati annullati a norma dell’articolo 92, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1224/2009. 4.   La data di inizio del periodo di inammissibilità coincide con quella della decisione presa dall’autorità competente ai sensi del paragrafo 1.
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