Art. 11 · Modalità di recupero degli aiuti

Art. 11

Modalità di recupero degli aiuti

In vigore dal 29 giu 2022
Modalità di recupero degli aiuti 1.   Se una qualsiasi delle situazioni di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1139 si verifica tra la data in cui l’operatore presenta la domanda e i cinque anni successivi al pagamento finale, il sostegno corrisposto a titolo del FEAMPA e relativo a tale domanda è soggetto a rettifica finanziaria da parte dello Stato membro interessato, in conformità dell’articolo 44 del regolamento (UE) 2021/1139 e dell’articolo 103, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060. 2.   L’importo da recuperare è proporzionato alla natura, alla gravità, alla durata e alla reiterazione delle situazioni di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1139.
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