Art. 1
Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dall'impatto dell'invasione russa dell'Ucraina
In vigore dal 29 giu 2022
Il regolamento (UE) n. 1305/2013 è così modificato:
1)
è inserito l'articolo seguente:
«Articolo 39 quater
Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dall'impatto dell'invasione russa dell'Ucraina
1. Il sostegno erogato nell'ambito della presente misura garantisce un'assistenza di emergenza agli agricoltori e alle PMI particolarmente colpiti dall'impatto dell'invasione russa dell'Ucraina, con l'obiettivo di garantire la continuità delle loro attività economiche, alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il sostegno è concesso agli agricoltori o alle PMI attive nella trasformazione, commercializzazione o sviluppo dei prodotti agricoli di cui all'allegato I TFUE o del cotone, con l'esclusione dei prodotti della pesca. Il prodotto ottenuto dalla trasformazione può non essere un prodotto elencato in tale allegato.
3. Gli Stati membri destinano il sostegno ai beneficiari maggiormente colpiti dall'impatto dell'invasione russa dell'Ucraina, definendo, sulla base delle prove disponibili, le condizioni di ammissibilità e, se considerato opportuno da parte dello Stato membro interessato, i criteri di selezione, che devono essere oggettivi e non discriminatori. Il sostegno degli Stati membri contribuisce alla sicurezza alimentare o risponde agli squilibri del mercato e aiuta gli agricoltori o le PMI dediti a una o più delle seguenti attività che perseguono tali obiettivi:
a)
economia circolare;
b)
gestione dei nutrienti;
c)
uso efficiente delle risorse;
d)
metodi di produzione rispettosi dell'ambiente e del clima.
4. Il sostegno è erogato in forma di somma forfettaria da versare entro il 15 ottobre 2023, in base alle domande di sostegno approvate dall'autorità competente entro il 31 marzo 2023. Il successivo rimborso della Commissione è versato conformemente agli stanziamenti di bilancio e subordinatamente ai fondi disponibili. Il livello dei pagamenti può essere differenziato per categorie di beneficiari, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori.
5. L'importo massimo del sostegno non è superiore a 15 000 EUR per agricoltore e a 100 000 EUR per PMI.
6. Nell'erogare il sostegno a norma del presente articolo gli Stati membri tengono conto del sostegno concesso nell'ambito di altri strumenti di sostegno nazionali o unionali o di regimi privati per rispondere all'impatto dell'invasione russa dell'Ucraina.»;
2)
all'articolo 49, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le autorità degli Stati membri competenti per la selezione degli interventi garantiscono che questi ultimi, fatta eccezione per gli interventi di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), all'articolo 24, paragrafo 1, lettera d), e agli articoli da 28 a 31, 33, 34 e da 36 a 39 quater, siano selezionati conformemente ai criteri di selezione di cui al paragrafo 1 del presente articolo e secondo una procedura trasparente e adeguatamente documentata.»;
3)
all'articolo 59 è inserito il paragrafo seguente:
«6 ter. Il sostegno del FEASR erogato ai sensi dell'articolo 39 quater non deve eccedere il 5 % del contributo totale del FEASR al programma di sviluppo rurale per gli anni 2021-2022 come previsto dalla seconda parte dell'allegato I.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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