Art. 2
In vigore dal 27 giu 2022
1. Gli Stati membri informano senza indugio la Commissione e gli altri Stati membri in merito alle deroghe concesse dalle loro autorità competenti ai sensi dell’, paragrafo 1, attraverso un sistema informatico che consenta lo scambio elettronico di documenti e informazioni messo a disposizione dalla Commissione.
2. Gli operatori ai quali si applicano le deroghe concesse conservano i documenti giustificativi relativi a tali deroghe nonché all’uso di tali deroghe per tutta la durata del loro periodo di applicazione.
3. Le autorità competenti o, se del caso, le autorità di controllo o gli organismi di controllo degli Stati membri verificano la conformità degli operatori alle condizioni delle deroghe concesse.
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