Art. 1

Art. 1

In vigore dal 24 giu 2022
Le misure di cui all'articolo 2 septies del regolamento (UE) n. 833/2014 si applicano a decorrere dal 25 giugno 2022 nei confronti di tutte le entità di cui all'allegato VI del regolamento (UE) 2022/879.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2022:994:oj#art-1