Art. 1

Art. 1

In vigore dal 23 giu 2022
Il regolamento (UE) 2019/159 è così modificato: 1) il paragrafo 5 dell’ è sostituito dal seguente: "5.   Se il contingente tariffario pertinente di cui al paragrafo 2 viene esaurito per un paese specifico, le importazioni da tale paese per alcune categorie di prodotti possono essere effettuate nel contesto della parte residua del contingente tariffario per la medesima categoria di prodotti. Questa disposizione si applica soltanto durante l’ultimo trimestre di ciascun anno di applicazione del contingente tariffario definitivo. Per le categorie di prodotti 5, 9 e 21 non sarà consentito alcun ulteriore accesso alla parte residua del contingente tariffario. Per le categorie di prodotti 12, 13, 14, 16, 20 e 27 sarà consentito solo l’accesso a un volume specifico nell’ambito del volume del contingente tariffario inizialmente disponibile nell’ultimo trimestre. Nelle categorie di prodotti 1 e 4B nessun paese esportatore può utilizzare, da solo, più del 30 % del volume del contingente tariffario residuo inizialmente disponibile nell’ultimo trimestre di ogni anno di applicazione delle misure. Per le categorie di prodotti 2, 3A, 3B, 4A, 6, 10, 15, 18, 19, 22, 24, 25B, 26 e 28 l’accesso sarà consentito sul volume complessivo del contingente tariffario inizialmente disponibile nell’ultimo trimestre nelle rispettive categorie di prodotti."; 2) Il punto III.2 dell’allegato III, è sostituito dal testo dell’allegato I del presente regolamento; e 3) l’allegato IV è sostituito dal testo dell’allegato II del presente regolamento.
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