Art. 7 · Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici esentate dall’applicazione del regolamento

Art. 7

Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici esentate dall’applicazione del regolamento

In vigore dal 23 giu 2022
Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici esentate dall’applicazione del regolamento 1.   Su richiesta motivata di uno Stato membro, la Commissione può adottare, ai fini di un’equa distribuzione tra gli Stati membri delle procedure di aggiudicazione soggette a misure IPI, un elenco delle amministrazioni aggiudicatrici a livello locale in tale Stato membro, all’interno di unità amministrative con meno di 50 000 abitanti, che sono esentate dall’applicazione del presente regolamento. 2.   Nella sua richiesta, lo Stato membro fornisce informazioni dettagliate che motivano la sua domanda di esenzione e riguardano il valore degli appalti che sono al di sopra delle soglie di cui all’, paragrafo 4, del presente regolamento, aggiudicati da tutte le amministrazioni aggiudicatrici o da tutti gli enti aggiudicatori elencati negli ultimi tre anni a decorrere dal 31 dicembre precedente la richiesta di esenzione. L’esenzione può essere concessa solo se il valore totale degli appalti al di sopra delle soglie di cui all’, paragrafo 4, del presente regolamento, e aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori che non sono esentati, supera l’80 % del valore totale degli appalti al di sopra di tali soglie rientranti nell’ambito di applicazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, aggiudicati nello Stato membro richiedente nello stesso periodo di tre anni. 3.   L’esenzione è limitata a quanto strettamente necessario e proporzionato, tenuto conto della capacità amministrativa delle amministrazioni aggiudicatrici da esentare. 4.   La Commissione informa gli Stati membri prima di adottare l’elenco di cui al paragrafo 1. Tale elenco, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, è valido per un periodo di tre anni e può essere rivisto o rinnovato ogni tre anni su richiesta motivata dello Stato membro interessato.
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