Art. 6
Misure IPI
In vigore dal 23 giu 2022
Misure IPI
1. Qualora, a seguito di un’indagine e delle consultazioni di cui all’, la Commissione accerti l’esistenza di una misura o pratica di un paese terzo, se lo ritiene nell’interesse dell’Unione, adotta una misura IPI mediante un atto di esecuzione. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
2. Per decidere se l’adozione di una misura IPI sia nell’interesse dell’Unione sono valutati tutti i diversi interessi nel loro complesso, compresi quelli degli operatori economici dell’Unione. Le misure IPI non sono adottate se la Commissione, in base a tutte le informazioni disponibili, conclude che l’adozione di tali misure non è nell’interesse dell’Unione.
3. La misura IPI è determinata alla luce delle informazioni disponibili e sulla base dei seguenti criteri:
a)
la proporzionalità della misura IPI in relazione alla misura o pratica del paese terzo;
b)
la disponibilità di fonti di approvvigionamento alternative per i beni e i servizi in questione, al fine di evitare o ridurre al minimo gli impatti negativi rilevanti sulle amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori.
4. La misura IPI si applica solo alle procedure di appalto pubblico con un valore stimato superiore a una soglia che la Commissione determina alla luce dei risultati dell’indagine e delle consultazioni, e tenendo conto dei criteri stabiliti al paragrafo 3. Il valore stimato dovrebbe essere pari o superiore a 15 000 000 EUR al netto dell’IVA per lavori e concessioni e a 5 000 000 EUR al netto dell’IVA per beni e servizi.
5. La misura IPI si applica in caso di specifici appalti aggiudicati nell’ambito di un sistema dinamico di acquisizione, se la misura IPI si applica anche a tali sistemi dinamici di acquisizione, a eccezione di specifici appalti di valore stimato inferiore ai rispettivi valori stabiliti dall’ della direttiva 2014/23/UE, dall’ della direttiva 2014/24/UE o dall’ della direttiva 2014/25/UE. La misura IPI non si applica alle procedure di appalto pubblico per l’aggiudicazione di appalti basati su un accordo quadro o su appalti o singoli lotti da aggiudicare a norma dell’, paragrafo 10, della direttiva 2014/24/UE o dell’articolo 16, paragrafo 10, della direttiva 2014/25/UE.
6. Nella misura IPI di cui al paragrafo 1, la Commissione può decidere, entro l’ambito di applicazione stabilito al paragrafo 8, di limitare l’accesso di operatori economici, beni o servizi di un paese terzo alle procedure di appalto pubblico richiedendo alle amministrazioni aggiudicatrici o agli enti aggiudicatori di:
a)
imporre un adeguamento del punteggio alle offerte presentate dagli operatori economici originari di tale paese terzo; o
b)
escludere le offerte presentate dagli operatori economici originari di tale paese terzo.
7. L’adeguamento del punteggio di cui al paragrafo 6, lettera a), si applica solo ai fini della valutazione e della classifica delle offerte. Tale misura non influisce sul prezzo da pagare nell’ambito dell’appalto da concludere con l’aggiudicatario.
8. Nella misura IPI di cui al paragrafo 1, la Commissione specifica l’ambito di applicazione della misura stessa, compresi:
a)
i settori o le categorie di beni, servizi e concessioni sulla base del vocabolario comune per gli appalti quale istituito dal regolamento (CE) n. 2195/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (18), nonché delle eventuali deroghe applicabili;
b)
le categorie specifiche di amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori;
c)
le categorie specifiche di operatori economici;
d)
le soglie specifiche pari o superiori a quelle fissate al paragrafo 4;
e)
se del caso, i valori espressi in percentuale di un adeguamento del punteggio di cui al paragrafo 6, lettera a).
Il valore espresso in percentuale dell’adeguamento di cui al primo comma, lettera e), è fissato al 50 % del punteggio della valutazione dell’offerta, in funzione del paese terzo e del settore di beni, servizi, lavori o concessioni previsti. Ai fini delle procedure di appalto pubblico, se il prezzo o il costo è l’unico criterio di aggiudicazione dell’appalto, l’adeguamento del punteggio è pari al doppio del valore espresso in percentuale di cui alla prima frase del presente comma. Una misura IPI indica i rispettivi valori percentuali separatamente.
9. Nel determinare la misura IPI sulla base delle opzioni di cui al paragrafo 6, lettera a) o b), la Commissione sceglie il tipo di misura che sia proporzionale e corregga nel modo più efficace il livello di restrizione all’accesso degli operatori economici, beni o servizi dell’Unione ai mercati degli appalti pubblici o delle concessioni del paese terzo.
10. Qualora la Commissione ritenga che il paese terzo adotti misure correttive soddisfacenti per eliminare o correggere le restrizioni all’accesso di operatori economici, beni o servizi dell’Unione al mercato degli appalti pubblici o delle concessioni di tale paese terzo, migliorando in tal modo tale accesso, o qualora il paese terzo assuma impegni intesi a porre fine alla misura o pratica in questione, la Commissione può revocare la misura IPI o sospenderne l’applicazione.
Qualora ritenga che le azioni correttive adottate o gli impegni assunti siano stati revocati, sospesi o attuati in modo inadeguato, la Commissione rende pubbliche le sue conclusioni e ripristina la misura IPI in qualsiasi momento.
La Commissione può revocare, sospendere o ripristinare una misura IPI mediante un atto di esecuzione e in tali casi pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
11. Una misura IPI scade cinque anni dopo la sua entrata in vigore. Essa può essere prorogata per una durata di cinque anni. La Commissione avvia un riesame della misura IPI in questione al più tardi nove mesi prima della data di scadenza della misura IPI, pubblicando un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tale riesame si conclude entro sei mesi dalla pubblicazione del relativo avviso. A seguito di tale riesame, la Commissione può prorogare la durata della misura IPI, adeguarla appropriatamente o sostituirla con una misura IPI diversa mediante un atto di esecuzione. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
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