Art. 4 · Esenzioni relative a beni e servizi originari di paesi meno sviluppati

Art. 4

Esenzioni relative a beni e servizi originari di paesi meno sviluppati

In vigore dal 23 giu 2022
Esenzioni relative a beni e servizi originari di paesi meno sviluppati La Commissione non avvia un’indagine nei confronti dei paesi meno sviluppati elencati nell’allegato IV del regolamento (UE) n. 978/2012, a meno che non vi siano prove dell’elusione di una misura IPI imputabile al paese terzo elencato o ai suoi operatori economici.
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