Art. 2

Art. 2

In vigore dal 21 giu 2022
1.   Gli integratori alimentari contenenti olio di Calanus finmarchicus che sono stati legalmente immessi sul mercato prima della data di entrata in vigore del presente regolamento possono essere commercializzati fino al termine minimo di conservazione o fino alla data di scadenza. 2.   Gli integratori alimentari contenenti olio di Calanus finmarchicus che sono stati spediti da un paese terzo ed erano in viaggio verso l’Unione prima della data di entrata in vigore del presente regolamento e che sono conformi alle norme in vigore prima della data di entrata in vigore del presente regolamento possono essere commercializzati fino al termine minimo di conservazione o fino alla data di scadenza.
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