Art. 2

Art. 2

In vigore dal 20 giu 2022
Per un periodo di cinque anni a decorrere dall'11 luglio 2022 solo la società «Sabinsa Europe GmbH» (9) è autorizzata a immettere sul mercato dell’Unione il nuovo alimento di cui all’, a meno che un successivo richiedente non ottenga un’autorizzazione per tale nuovo alimento senza riferimento ai dati scientifici protetti a norma dell’ o con il consenso di «Sabinsa Europe GmbH».
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