Art. 1

Art. 1

In vigore dal 20 giu 2022
1.   I tetraidrocurcuminoidi sono autorizzati a essere immessi sul mercato dell’Unione. I tetraidrocurcuminoidi sono inseriti nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470. 2.   L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
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