Art. 2
Valutazione della completezza delle domande di autorizzazione come ente creditizio
In vigore dal 20 giu 2022
Valutazione della completezza delle domande di autorizzazione come ente creditizio
1. Le domande di autorizzazione come ente creditizio sono considerate complete se contengono tutte le informazioni prescritte dal regolamento delegato (UE) 2022/2580.
2. Qualora le informazioni presentate nella domanda siano valutate e ritenute incomplete, le autorità competenti inviano, in formato cartaceo o per via elettronica, una richiesta ai richiedenti interessati, indicando le ulteriori informazioni richieste, e danno loro la possibilità di presentare le informazioni individuate.
3. Quando la domanda è valutata completa, l’autorità competente ne informa il richiedente, indicando contestualmente la data di ricevimento della domanda completa o, a seconda dei casi, la data di ricevimento delle informazioni che hanno completato la domanda.
4. Le autorità competenti possono chiedere al richiedente di fornire ulteriori spiegazioni e informazioni supplementari ai fini della valutazione della domanda.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2022:2581:oj#art-2