Art. 1 · Presentazione delle domande di autorizzazione come ente creditizio

Art. 1

Presentazione delle domande di autorizzazione come ente creditizio

In vigore dal 20 giu 2022
Presentazione delle domande di autorizzazione come ente creditizio 1.   I richiedenti l’autorizzazione come ente creditizio presentano le informazioni di cui agli articoli da 1 a 9 del regolamento delegato (UE) 2022/2580 alla rispettiva autorità competente compilando il modello di cui all’allegato del presente regolamento. 2.   Le autorità competenti indicano sul loro sito web le informazioni di contatto per la presentazione di una domanda di autorizzazione come ente creditizio e specificano se la domanda deve essere presentata in formato cartaceo, in formato elettronico o in entrambi i formati.
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