Art. 3 · Regole per il calcolo dei diritti

Art. 3

Regole per il calcolo dei diritti

In vigore dal 17 giu 2022
Regole per il calcolo dei diritti 1.   I laboratori di riferimento dell’UE stabiliscono le regole in base alle quali calcolano i diritti per lo svolgimento dei compiti richiesti, comprese le regole per la stima delle spese sostenute sulla base delle spese medie, e le pubblicano sui loro siti web. 2.   I laboratori di riferimento dell’UE riesaminano le regole di cui al paragrafo 1 almeno ogni due anni e, se necessario, le adeguano.
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