Art. 2
Livello dei diritti
In vigore dal 17 giu 2022
Livello dei diritti
1. I diritti riscossi dai laboratori di riferimento dell’UE sono non discriminatori, equi, ragionevoli e proporzionati ai servizi prestati.
2. I laboratori di riferimento dell’UE stabiliscono l’importo dei diritti sulla base delle spese sostenute.
Se il calcolo delle spese sostenute è irragionevolmente gravoso per una particolare categoria di spesa di cui all’, paragrafo 1, lettere da a) a e), i laboratori di riferimento dell’UE possono stimare le spese sostenute sulla base delle spese medie per tale categoria.
L’importo del diritto a copertura delle spese di cui all’, paragrafo 1, lettera f), è determinato calcolando una percentuale delle spese di cui all’, paragrafo 1, lettere da a) a e), combinate e non supera il 7 % di tali spese.
Storico versioni
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