Art. 2 · Livello dei diritti

Art. 2

Livello dei diritti

In vigore dal 17 giu 2022
Livello dei diritti 1.   I diritti riscossi dai laboratori di riferimento dell’UE sono non discriminatori, equi, ragionevoli e proporzionati ai servizi prestati. 2.   I laboratori di riferimento dell’UE stabiliscono l’importo dei diritti sulla base delle spese sostenute. Se il calcolo delle spese sostenute è irragionevolmente gravoso per una particolare categoria di spesa di cui all’, paragrafo 1, lettere da a) a e), i laboratori di riferimento dell’UE possono stimare le spese sostenute sulla base delle spese medie per tale categoria. L’importo del diritto a copertura delle spese di cui all’, paragrafo 1, lettera f), è determinato calcolando una percentuale delle spese di cui all’, paragrafo 1, lettere da a) a e), combinate e non supera il 7 % di tali spese.
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