Art. 9 · Verifica della conformità ai criteri

Art. 9

Verifica della conformità ai criteri

In vigore dal 17 giu 2022
Verifica della conformità ai criteri 1.   Prima di presentare una domanda di designazione per un laboratorio conformemente all’articolo 100, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/746, gli Stati membri verificano che il laboratorio soddisfi i criteri di cui all’articolo 100, paragrafo 4, di tale regolamento, come ulteriormente specificato agli articoli da 1 a 7 del presente regolamento. 2.   Prima di presentare una domanda per essere designato conformemente all’articolo 100, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/746, il Centro comune di ricerca della Commissione verifica di soddisfare i criteri di cui all’articolo 100, paragrafo 4, di tale regolamento, come ulteriormente specificato agli articoli da 1 a 7 del presente regolamento. 3.   Gli Stati membri o il Centro comune di ricerca della Commissione documentano nella domanda la verifica di cui ai paragrafi 1 e 2 e il relativo esito.
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