Art. 8 · Accreditamento

Art. 8

Accreditamento

In vigore dal 17 giu 2022
Accreditamento 1.   Gli Stati membri o la Commissione possono presumere che i laboratori accreditati secondo la norma armonizzata EN ISO/IEC 17025, il cui riferimento è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, da un organismo nazionale di accreditamento operante a norma del regolamento (CE) n. 765/2008 siano conformi ai requisiti di cui alle seguenti disposizioni del presente regolamento: a) ; b) , paragrafo 1, lettera b); c) , paragrafi 1 e 2, e paragrafo 3, lettere a), d) ed e); d) , paragrafo 1, lettere da a) a c), e paragrafo 2; e) , paragrafo 2; f) , paragrafo 3, lettere da a) a c). 2.   L’ambito dell’accreditamento di cui al paragrafo 1: a) comprende i metodi di test o di analisi di laboratorio pertinenti all’ambito della designazione del laboratorio di riferimento dell’UE; b) può comprendere uno o più metodi di test o di analisi di laboratorio, o gruppi di metodi; c) può essere definito in maniera flessibile, in modo che l’ambito dell’accreditamento possa comprendere versioni modificate dei metodi utilizzati dai laboratori all’epoca dell’accreditamento, o nuovi metodi supplementari, sulla base delle convalide effettuate dai laboratori stessi senza una valutazione specifica da parte degli organismi nazionali di accreditamento precedente l’impiego di tali metodi modificati o nuovi.
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