Art. 8
Accreditamento
In vigore dal 17 giu 2022
Accreditamento
1. Gli Stati membri o la Commissione possono presumere che i laboratori accreditati secondo la norma armonizzata EN ISO/IEC 17025, il cui riferimento è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, da un organismo nazionale di accreditamento operante a norma del regolamento (CE) n. 765/2008 siano conformi ai requisiti di cui alle seguenti disposizioni del presente regolamento:
a)
;
b)
, paragrafo 1, lettera b);
c)
, paragrafi 1 e 2, e paragrafo 3, lettere a), d) ed e);
d)
, paragrafo 1, lettere da a) a c), e paragrafo 2;
e)
, paragrafo 2;
f)
, paragrafo 3, lettere da a) a c).
2. L’ambito dell’accreditamento di cui al paragrafo 1:
a)
comprende i metodi di test o di analisi di laboratorio pertinenti all’ambito della designazione del laboratorio di riferimento dell’UE;
b)
può comprendere uno o più metodi di test o di analisi di laboratorio, o gruppi di metodi;
c)
può essere definito in maniera flessibile, in modo che l’ambito dell’accreditamento possa comprendere versioni modificate dei metodi utilizzati dai laboratori all’epoca dell’accreditamento, o nuovi metodi supplementari, sulla base delle convalide effettuate dai laboratori stessi senza una valutazione specifica da parte degli organismi nazionali di accreditamento precedente l’impiego di tali metodi modificati o nuovi.
Storico versioni
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