Art. 5
Riservatezza
In vigore dal 17 giu 2022
Riservatezza
1. I laboratori di riferimento dell’UE hanno una politica di riservatezza che contempla i seguenti elementi:
a)
il tipo di informazioni che devono essere considerate riservate;
b)
norme per la gestione, la conservazione e l’elaborazione sicure e appropriate delle informazioni riservate e misure per impedirne la divulgazione indebita;
c)
norme per la condivisione di informazioni riservate e non riservate con il personale e il pubblico;
d)
norme per la concessione dell’accesso a informazioni riservate a un’autorità competente di uno Stato membro, su richiesta di quest’ultima, nel contesto delle attività di sorveglianza del mercato o vigilanza dell’autorità competente;
e)
norme per la condivisione di informazioni riservate, su iniziativa del laboratorio di riferimento dell’UE, con un’autorità competente di uno Stato membro e con la Commissione qualora il laboratorio di riferimento dell’UE abbia motivo di ritenere che tale condivisione sia nell’interesse della protezione della salute pubblica.
2. I laboratori di riferimento dell’UE predispongono e documentano misure per garantire che il personale rispetti la politica di riservatezza di cui al paragrafo 1.
Storico versioni
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