Art. 2
Attrezzature e materiali di riferimento
In vigore dal 17 giu 2022
Attrezzature e materiali di riferimento
I laboratori di riferimento dell’UE tengono una documentazione aggiornata comprendente i seguenti elementi:
a)
una spiegazione delle attrezzature, compresi i campioni e i materiali di controllo, e dei materiali di riferimento necessari per svolgere i compiti loro assegnati nell’ambito della loro designazione;
b)
elementi di prova del fatto che possiedono le attrezzature e una quantità sufficiente dei materiali di riferimento di cui alla lettera a);
c)
un piano per l’approvvigionamento dei campioni, dei materiali di controllo e dei materiali di riferimento di cui alla lettera a).
I laboratori di riferimento dell’UE mettono la documentazione di cui al primo comma a disposizione della Commissione, su richiesta di quest’ultima.
Storico versioni
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