Art. 18 · Regole procedurali comuni

Art. 18

Regole procedurali comuni

In vigore dal 17 giu 2022
Regole procedurali comuni 1.   Su proposta della Commissione e di concerto con essa, i laboratori di riferimento dell’UE adottano a maggioranza semplice regole procedurali comuni per tutti i laboratori di riferimento dell’UE che contemplano almeno lo svolgimento dei compiti di cui all’articolo 100, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/746. 2.   I laboratori di riferimento dell’UE si conformano alle regole procedurali comuni di cui al paragrafo 1 e le pubblicano sui loro siti web. 3.   I laboratori di riferimento dell’UE, di concerto con la Commissione, riesaminano le regole procedurali comuni di cui al paragrafo 1 almeno ogni tre anni e le aggiornano per garantire che siano efficienti e rispecchino le pratiche più avanzate.
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