Art. 17
Sottoreti di laboratori di riferimento dell’UE
In vigore dal 17 giu 2022
Sottoreti di laboratori di riferimento dell’UE
1. Qualora più laboratori di riferimento dell’UE siano designati per un dispositivo, una categoria o un gruppo di dispositivi specifici o per un rischio specifico relativo a una categoria o a un gruppo di dispositivi, tali laboratori di riferimento dell’UE costituiscono una sottorete della rete di laboratori di riferimento dell’UE.
2. I laboratori di riferimento dell’UE possono costituire altre sottoreti per temi specifici.
3. Le sottoreti elaborano e tengono aggiornate procedure comuni per lo svolgimento dei compiti di cui all’articolo 100, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2017/746.
4. Almeno ogni due anni le sottoreti determinano quali metodi e materiali, utilizzati per lo svolgimento dei compiti di cui all’articolo 100, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento (UE) 2017/746, richiedono prove valutative per garantire gli stessi risultati in tutti i laboratori di riferimento che fanno parte della sottorete.
Le sottoreti elaborano una metodologia per le prove valutative. I membri di una sottorete eseguono le prove valutative conformemente alla metodologia sviluppata da tale sottorete e:
a)
riferiscono i risultati delle prove valutative alla sottorete;
b)
assicurano un follow-up adeguato delle prove valutative, comprese, se necessario, azioni correttive per adeguare i metodi e i materiali di cui al primo comma al fine di garantire la coerenza in tutta la sottorete.
La sottorete informa la rete di laboratori di riferimento dell’UE in merito ai risultati e all’eventuale follow-up delle prove valutative.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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