Art. 15
Istituzione di una rete di laboratori nazionali di riferimento
In vigore dal 17 giu 2022
Istituzione di una rete di laboratori nazionali di riferimento
1. Le autorità competenti informano i pertinenti laboratori di riferimento dell’UE in merito a qualsiasi laboratorio designato come laboratorio nazionale di riferimento conformemente al diritto nazionale se l’ambito della designazione di tale laboratorio nazionale di riferimento rientra nell’ambito della designazione di detti laboratori di riferimento dell’UE.
2. Se l’ambito della designazione di un laboratorio nazionale di riferimento rientra nell’ambito della designazione di un laboratorio di riferimento dell’UE o di una sottorete, tale laboratorio nazionale di riferimento fa parte della corrispondente rete di laboratori nazionali di riferimento.
3. I laboratori di riferimento dell’UE o le sottoreti condividono informazioni pertinenti e promuovono l’utilizzo di metodi di test comuni nell’ambito delle loro reti di laboratori nazionali di riferimento.
4. I laboratori di riferimento dell’UE pubblicano sui loro siti web gli elenchi dei laboratori nazionali di riferimento che fanno parte della loro rete di cui al paragrafo 2 e un elenco dei compiti di tali laboratori nazionali di riferimento.
Storico versioni
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