Art. 9 · Informazioni sui 20 maggiori azionisti o soci dell’ente creditizio richiedente che non sono azionisti o soci con partecipazione qualificata

Art. 9

Informazioni sui 20 maggiori azionisti o soci dell’ente creditizio richiedente che non sono azionisti o soci con partecipazione qualificata

In vigore dal 17 giu 2022
Informazioni sui 20 maggiori azionisti o soci dell’ente creditizio richiedente che non sono azionisti o soci con partecipazione qualificata Se nessuna persona o altra entità detiene o, in caso di ottenimento dell’autorizzazione, deterrà una partecipazione qualificata nell’ente creditizio, la domanda di autorizzazione come ente creditizio contiene: a) il prospetto di cui all’allegato II, punto 1, lettera a); b) le informazioni figuranti nell’elenco di cui all’allegato II, punto 1, lettera b); c) l’elenco dei 20 maggiori azionisti o soci dell’ente creditizio richiedente, a seconda dei casi; d) qualora l’ente creditizio conti meno di 20 azionisti o soci, un elenco di tutti i suoi azionisti o soci; e) informazioni indicanti se uno qualsiasi degli azionisti o dei soci di cui alla lettera c) o alla lettera d) è soggetto alla vigilanza di un’autorità competente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2022:2580:oj#art-9