Art. 9
Informazioni sui 20 maggiori azionisti o soci dell’ente creditizio richiedente che non sono azionisti o soci con partecipazione qualificata
In vigore dal 17 giu 2022
Informazioni sui 20 maggiori azionisti o soci dell’ente creditizio richiedente che non sono azionisti o soci con partecipazione qualificata
Se nessuna persona o altra entità detiene o, in caso di ottenimento dell’autorizzazione, deterrà una partecipazione qualificata nell’ente creditizio, la domanda di autorizzazione come ente creditizio contiene:
a)
il prospetto di cui all’allegato II, punto 1, lettera a);
b)
le informazioni figuranti nell’elenco di cui all’allegato II, punto 1, lettera b);
c)
l’elenco dei 20 maggiori azionisti o soci dell’ente creditizio richiedente, a seconda dei casi;
d)
qualora l’ente creditizio conti meno di 20 azionisti o soci, un elenco di tutti i suoi azionisti o soci;
e)
informazioni indicanti se uno qualsiasi degli azionisti o dei soci di cui alla lettera c) o alla lettera d) è soggetto alla vigilanza di un’autorità competente.
Storico versioni
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