Art. 4 · Informazioni finanziarie sull’ente creditizio richiedente

Art. 4

Informazioni finanziarie sull’ente creditizio richiedente

In vigore dal 17 giu 2022
Informazioni finanziarie sull’ente creditizio richiedente La domanda di autorizzazione come ente creditizio contiene tutte le informazioni finanziarie seguenti: a) le previsioni sull’ente creditizio richiedente a livello individuale e, ove applicabile, a livello consolidato e subconsolidato, con indicazione della quota rappresentata dall’ente creditizio in uno scenario di base e in uno scenario di stress, compresi: i) i piani contabili previsionali per i tre anni successivi all’autorizzazione come ente creditizio oppure, in funzione del diritto nazionale, all’inizio delle attività, con specificazione delle linee di attività per ciascuna delle diverse attività svolte, se del caso per ciascun paese o area geografica interessata, compresi: 1) gli stati patrimoniali previsionali; 2) i conti profitti e perdite o i conti economici previsionali contenenti informazioni dettagliate sui costi fissi e variabili e un’indicazione della sensibilità dell’attività ai principali indicatori, inclusi volume, prezzo, geografia ed esposizione, oltre a una spiegazione delle misure volte a ridurre l’esposizione a tali rischi; 3) il rendiconto finanziario previsionale, se del caso; ii) le ipotesi di pianificazione utilizzate per le previsioni di cui al punto i) nonché la spiegazione delle cifre presentate nei piani, in particolare le ipotesi sottese allo scenario di stress; iii) i calcoli delle previsioni dei requisiti di fondi propri e delle riserve di capitale dell’ente creditizio richiedente di cui alla direttiva 2013/36/UE e alla parte tre del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), dei suoi requisiti di liquidità di cui alla parte sei di tale regolamento e dei requisiti relativi al coefficiente di leva finanziaria di cui alla parte sette di tale regolamento, per i tre anni successivi all’autorizzazione come ente creditizio; iv) il profilo di finanziamento (funding), compresi qualsiasi fonte di finanziamento, il livello di diversificazione e i termini e le condizioni del finanziamento (funding); v) una sintesi della valutazione dell’adeguatezza della liquidità interna a livello individuale e, ove applicabile, a livello consolidato, subconsolidato e individuale, a seconda del caso, dalla quale si evinca che le risorse di liquidità dell’ente creditizio richiedente saranno adeguate a soddisfare i requisiti individuali dell’ente in materia di liquidità; b) i bilanci obbligatori dell’ente creditizio richiedente a livello individuale e, ove applicabile, a livello consolidato e subconsolidato, approvati dal revisore legale o dall’impresa di revisione contabile e relativi almeno agli ultimi tre esercizi finanziari precedenti la domanda ovvero, qualora l’ente creditizio richiedente sia in attività da meno di tre anni, relativi al periodo decorrente dall’inizio di tale attività, compresi: i) lo stato patrimoniale; ii) il conto profitti e perdite o il conto economico; iii) il rendiconto finanziario; iv) le relazioni annuali e gli allegati finanziari nonché ogni altro documento depositato presso l’ufficio del registro o un’altra autorità competente e, se del caso, la relazione del revisore dell’ente creditizio richiedente relativa ai tre esercizi finanziari precedenti la domanda ovvero, se l’ente creditizio richiedente è in attività da meno di tre anni, al periodo decorrente dall’inizio di tale attività; v) nel caso di conti redatti su base consolidata o subconsolidata, la quota dell’ente creditizio richiedente; c) una descrizione sintetica dell’eventuale indebitamento contratto o che si prevede sarà contratto dall’ente creditizio richiedente prima dell’inizio delle sue attività come ente creditizio, compresi, se del caso, il nome dei prestatori, le scadenze e le condizioni di tale indebitamento, l’utilizzo dei proventi e, nel caso in cui il prestatore non sia un ente finanziario sottoposto a vigilanza, informazioni sull’origine dei fondi presi a prestito o sui fondi che si prevede saranno presi a prestito; d) una descrizione sintetica di eventuali diritti sulle garanzie, garanzie o cauzioni concessi o che si prevede saranno concessi dall’ente creditizio richiedente prima dell’inizio della sua attività come ente creditizio; e) se disponibili, informazioni sul merito di credito dell’ente creditizio richiedente e sul merito di credito complessivo del suo gruppo; f) qualora, a norma dell’, paragrafi 1, 2 e 3, e dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, l’ente creditizio richiedente o la sua impresa madre debba conformarsi alle parti da due a sei o alla parte otto di tale regolamento, un’analisi dell’ambito di applicazione della vigilanza su base consolidata, comprese indicazioni su quali soggetti del gruppo rientreranno nell’ambito di applicazione della vigilanza su base consolidata, e un’analisi delle conseguenze di eventuali rinunce, deroghe, esclusioni o metodi o trattamenti specifici di cui alla parte uno, titolo II, di tale regolamento; g) una descrizione sintetica dei quadri e delle politiche dell’ente creditizio richiedente di seguito elencati: i) il quadro in materia di gestione del rischio, fornendo una spiegazione della strategia ad alto livello dell’ente creditizio richiedente per l’individuazione e la gestione dei rischi per la sua attività, inclusi i rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo, delineando la strategia di gestione di tali rischi e includendo una dichiarazione sulla tolleranza al rischio e sulla propensione al rischio e le misure per allineare il rischio valutato alla propensione al rischio; ii) la politica di gestione del rischio di liquidità; iii) la politica di concentrazione e diversificazione del finanziamento (funding); iv) la politica di gestione delle garanzie reali; v) la politica in materia di depositi; vi) la politica in materia di crediti e prestiti; vii) la politica in materia di rischio di concentrazione; viii) la politica in materia di accantonamenti; ix) la politica di distribuzione dei dividendi; x) la politica relativa al portafoglio di negoziazione; h) la descrizione del processo seguito dall’ente creditizio richiedente per l’elaborazione di un piano di risanamento di cui all’, paragrafo 1, punto 32, della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (7) e, ove applicabile, di un piano di risanamento di gruppo di cui all’, paragrafo 1, punto 33, di tale direttiva; i) una dichiarazione o una conferma che, entro e non oltre la data di autorizzazione, l’ente creditizio richiedente aderisce a un sistema di garanzia dei depositi ufficialmente riconosciuto nello Stato membro di presentazione della domanda, in conformità dell’, paragrafo 3, della direttiva 2014/49/UE e individua il sistema di garanzia dei depositi; j) qualsiasi sistema di tutela istituzionale di cui all’articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 a cui l’ente creditizio richiedente partecipa o intende partecipare.
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