Art. 12
Potenziali ostacoli all’efficace vigilanza
In vigore dal 17 giu 2022
Potenziali ostacoli all’efficace vigilanza
Nel valutare la sussistenza di potenziali ostacoli all’efficace vigilanza ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE, le autorità competenti esaminano tutte le informazioni pertinenti e tengono conto:
a)
delle interazioni con le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di un paese terzo da cui dipendono le persone fisiche o giuridiche con le quali l’ente creditizio ha o, in caso di ottenimento dell’autorizzazione, avrà stretti legami, e delle eventuali difficoltà inerenti all’applicazione di dette disposizioni legislative, regolamentari o amministrative o all’ottenimento di informazioni dalle autorità di tali paesi terzi o da tali persone;
b)
della possibilità di scambiare informazioni con l’eventuale autorità che esercita la vigilanza sulle persone aventi stretti legami con l’ente creditizio;
c)
della complessità e trasparenza della struttura del gruppo dell’ente creditizio o della persona o delle persone aventi stretti legami;
d)
dell’ubicazione dei membri del gruppo dell’ente creditizio o della persona o delle persone aventi stretti legami;
e)
delle attività svolte o che saranno svolte dai membri del gruppo dell’ente creditizio o della persona o delle persone aventi stretti legami.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2022:2580:oj#art-12