Art. 1

Art. 1

In vigore dal 16 giu 2022
1.   Le autorità doganali sono invitate, a norma dell'articolo 14, paragrafo 5 bis, del regolamento (UE) 2016/1036, ad adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni di determinate ruote di alluminio per gli autoveicoli di cui alle voci da 8701 a 8705, con o senza i loro accessori, munite o non munite di pneumatici, attualmente classificate con i codici NC ex 8708 70 10 ed ex 8708 70 50 (codici TARIC: 8708701015, 8708701050, 8708705015 e 8708705050) originarie del Marocco. 2.   La registrazione scade dopo quattro settimane a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
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