Art. 1
In vigore dal 16 giu 2022
All’articolo 44 del regolamento (UE) 2021/2116 sono inseriti i paragrafi 3 bis, 3 ter e 3 quater seguenti:
«3 bis. Gli Stati membri possono decidere di versare anticipi ai beneficiari degli interventi di cui al titolo III, capo III, del regolamento (UE) 2021/2115, fatte salve le condizioni specifiche stabilite ai sensi del paragrafo 5.
3 ter. Gli Stati membri possono decidere di versare anticipi nell’ambito del regime di aiuti di cui alla parte II, titolo I, capo II, sezione 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 in relazione agli aiuti riguardanti l’anno scolastico 2023/2024 e successivi, fatte salve le condizioni specifiche stabilite ai sensi del paragrafo 5.
3 quater. Gli Stati membri possono decidere di versare anticipi ai beneficiari delle misure a sostegno dei mercati agricoli adottate ai sensi degli articoli 219, 220 e 221 del regolamento (UE) 1308/2013, fatte salve le condizioni specifiche stabilite ai sensi del paragrafo 5.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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